Aspettativa docenti: come funziona e quali sono le regole
L’aspettativa per i docenti è un aspetto importante del mondo dell’istruzione che offre agli insegnanti la possibilità di prendere una pausa dal loro incarico per vari motivi personali, familiari o professionali. Questo meccanismo offre molta flessibilità, ma è disciplinato da specifici regolamenti per i docenti e dalle normative a livello nazionale.
In questo articolo, esploreremo il funzionamento dell’aspettativa per i docenti, analizzando le diverse motivazioni per cui può essere richiesta, le tempistiche e le condizioni che ne regolano l’ottenimento.
Aspettativa docenti: cos’è e chi può chiederla
L’aspettativa non retribuita per i docenti, in breve, è un periodo di permesso dal lavoro senza stipendio che può essere concesso in determinate situazioni, sia per ragioni familiari che personali. Il lavoratore sarà temporaneamente sospeso dal proprio incarico presso la scuola di solito assegnata, mantenendo però la posizione lavorativa, ma senza ricevere alcuna paga o contribuzione.
Le norme relative all’aspettativa del personale scolastico sono dettagliate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 29 novembre 2007 e sono regolate dagli articoli 69 e 70 del Testo Unico (T.U.) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 3 del 10 gennaio 1957, che disciplinano le aspettative per motivi personali o familiari.
Questo periodo di aspettativa può essere richiesto sia dal personale con contratto a tempo indeterminato che da quello con contratto a tempo determinato, a condizione che l’incarico abbia una durata annuale. Inoltre, anche il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) e i docenti di religione hanno la facoltà di chiedere l’aspettativa non retribuita. Le persone impiegate per supplenze di durata inferiore sono escluse da questa possibilità.
Durata dell’aspettativa non retribuita docenti
L’aspettativa può essere richiesta in periodi frazionati o in modo continuativo. Nel caso in cui sia frazionata, non può estendersi per più di 2 anni e mezzo nell’arco di 5 anni. D’altra parte, se è richiesta senza soluzione di continuità, la sua durata massima è limitata a 1 anno.
Una volta ripreso il servizio dopo un periodo di aspettativa, non è possibile avanzare una nuova richiesta di aspettativa prima che siano trascorsi almeno 6 mesi di servizio continuativo.
Quando chiedere l’aspettativa insegnanti?
La richiesta di questa forma di aspettativa può essere mossa da motivi personali o familiari, a condizione che tali motivi siano pertinenti e comunicati al Dirigente Scolastico. L’aspettativa non retribuita per i docenti può essere concessa per diverse ragioni, tra cui:
- Motivi di studio.
- Motivi personali.
- Motivi familiari.
- Situazioni di grave difficoltà.
Per esempio, è possibile richiedere un’aspettativa per prendersi cura di un familiare stretto affetto da una grave malattia, per iscriversi a un corso universitario o di specializzazione, sia per l’aggiornamento professionale che per una possibile riconversione di carriera.
Coloro che lavorano nel settore scolastico possono inoltre chiedere un’aspettativa non retribuita per intraprendere una nuova esperienza lavorativa, come ad esempio superare un periodo di prova in un nuovo impiego, senza la necessità di dimettersi.
Che cosa succede durante il periodo di aspettativa?
Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non percepisce alcuna retribuzione. È importante notare che durante questo periodo, l’anzianità di servizio non verrà conteggiata per la determinazione degli aumenti salariali periodici, né avrà impatto sulla previdenza o sulla maturazione dei giorni di ferie, della tredicesima mensilità e delle festività.
Per il personale con contratto a tempo indeterminato, è possibile richiedere l’aspettativa anche durante il periodo di prova o nell’anno di formazione, ma in tali casi, la durata del periodo di prova o di formazione verrà prolungata in base all’aspettativa concessa.
Va notato che il punteggio per i servizi svolti in posizione di ruolo o pre-ruolo sarà considerato completo solo se, durante l’anno scolastico dell’aspettativa, il docente avrà prestato servizio per almeno 180 giorni.
Si può lavorare durante il periodo di aspettativa insegnanti?
L’articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro contempla diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro, tra cui l’aspettativa per svolgere un diverso impiego o per superare un periodo di prova.
L’aspettativa viene concessa per un periodo di tempo equivalente a un anno scolastico, il che significa che, anche se richiesta per un periodo inferiore, essa si esaurirà comunque al termine dell’anno scolastico standard, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto. Una volta utilizzata, anche se per un periodo minore rispetto all’anno scolastico completo, l’aspettativa non potrà essere estesa ulteriormente.
Il docente che richiede l’aspettativa come previsto dall’articolo 18 comma 3 del CCNL Scuola deve essere consapevole che al termine del periodo specificato dovrà prendere una decisione: tornare a insegnare nella scuola o abbandonare definitivamente l’incarico per intraprendere la nuova attività, poiché l’aspettativa in questione non può essere prolungata e il limite stabilito è quello dell’anno scolastico di riferimento.
Per quanto riguarda altri tipi di aspettativa, come quelle per motivi familiari, personali, di studio o per un anno sabbatico, rimane il vincolo dell’incompatibilità lavorativa. Anche se il contratto di lavoro è sospeso, esso continua a esistere, pertanto il dipendente, durante il periodo di aspettativa, continua ad essere soggetto a specifiche disposizioni legislative, di natura imperativa, relative all’incompatibilità e all’accumulo di impieghi (fatta eccezione per le aspettative direttamente dedicate a svolgere altre professioni lavorative).
Come si richiede l’aspettativa docenti?
L’aspettativa per motivi di lavoro è condizionata alla “richiesta” avanzata dal dipendente. A tale scopo, è necessario presentare una richiesta di aspettativa scritta con un adeguato preavviso, indirizzata al dirigente scolastico, nella quale siano chiaramente specificati i motivi per cui si richiede l’aspettativa e la data di inizio da cui si intende usufruirne.
Nella richiesta, il dipendente dovrà dettagliare e confermare l’esperienza lavorativa per la quale desidera ottenere l’aspettativa: se questa esperienza è presso un Ente Pubblico, sarà sufficiente una dichiarazione di autocertificazione a sostegno della richiesta; se, invece, l’esperienza lavorativa è presso un ente privato, è consigliabile che il dipendente fornisca una certificazione che attesti il nuovo impiego.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) non fornisce indicazioni precise sulle tempistiche per la conferma o il rifiuto di una richiesta di aspettativa. Tuttavia, in linea generale, il Dirigente Scolastico dovrebbe fornire una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Naturalmente, in situazioni di urgenza o gravi motivi, la Dirigenza potrebbe comunicare la sua decisione in tempi più rapidi.
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