Tipologie di trust: tutto quello che devi sapere
Quali sono le tipologie di trust? A cosa serve l’istituto giuridico e quali sono le figure coinvolte? Come viene disciplinato a livello normativo?
Se stai cercando risposte a queste e ad altre domande sei nel posto giusto.
L’Università Telematica Niccolò Cusano ha realizzato una breve guida indirizzata a tutti quelli che desiderano familiarizzare con la materia e a tutti i giovani neolaureati in diritto o in economia che desiderano approfondire il trust e ampliare il proprio bagaglio di competenze con un master afferente l’area economico-giuridica.
Nel corso dei prossimi paragrafi ti spiegheremo cosa sono i trust; parleremo di trust patrimoniale e di come funziona; analizzeremo i soggetti coinvolti nel negozio giuridico.
Buona lettura!
Trust, cosa è: definizione
Iniziamo a familiarizzare con il concetto partendo dalla definizione di trust presente sul sito dell’enciclopedia Treccani:
“Istituto giuridico nato in Inghilterra nel Medioevo e quindi diffusosi nel mondo anglosassone, in base al quale uno o più beni sono affidati a un soggetto fiduciario (trustee) affinchè li gestisca per un determinato scopo ovvero in favore di uno o più beneficiari”
I beni trasferibili, ovvero affidati ad un soggetto fiduciario, possono essere beni mobili e immobili, diritti di varia natura, soldi, titoli di credito, azioni ecc.
Quando i beni inseriti nel trust sono titoli di credito, azioni o quote di patecipazione il negozio viene identificato come trust finanziario.
Si tratta quindi di uno strumento finalizzato a separare alcuni beni dal patrimonio di un sogetto.
L’operazione può tendere verso due differenti obiettivi:
- Il perseguimento di un interesse specifico
- Il sostegno di specifiche persone (figli, nipoti, genitori ecc.) indicate come beneficiari dei beni tutelati
In tal senso si è soliti distinguere tra trust commerciale, finalizzato a risolvere questioni imprenditoriali, e trust liberale, istituito per esigenze personali, legate essenzialmente all’ambito familiare del disponente.
I beni separati dal patrimonio personale vengono affidati alla gestione di una persona o di una società professionale di trustee.
Per comprendere fino in fondo l’istituto bisogna analizzare lo sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei paesi di Common Law, secondo il quale la proprietà legale dei beni oggetto di trust conferisce al trustee la titolarità dei relativi diritti; questi ultimi vengono esercitati in maniera diligente nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento di uno scopo predefinito.
I beni diventanto un’entità patrimoniale separata, estranea sia al patrimonio del disponente che a quello personale del trustee.
Tipologie
Dal momento che l’operazione in oggetto presenta caratteristiche di estrema versatilità essa si adatta a svariate situazione.
Ecco le più comuni tipologie di trust:
- Trust familiare: è finalizzato alla tutela dei soggetti deboli (minori o diversamente abili) e/o alla definizione di successioni ereditarie.
- Trust immobiliare: è finalizzato alla protezione di beni immobili personali che, esclusi dal patrimonio aziendale, risultano essere impignorabili.
- Trust commerciale: è finalizzato a garantire l’adempimento delle obbligazioni del disponente, che viene privato del controllo dei beni.
- Trust liquidatorio: è utilizzato soprattutto nei casi di crisi di impresa; esso consiste nella disposizione di un istituto giuridico, costituito dal patrimonio aziendale, al fine di soddisfare i creditori con i proventi della liquidazione.
- Trust di scopo: è utilizzato soprattutto per operazioni commerciali; non prevede un beneficiario per cui i beni vengono gestiti e tutelati per il raggiungimento di precisi obiettivi.
- Trust discrezionale: è caratterizzato dalla totale discrezionalità del disponente per cui il beneficiario non vanta alcuna titolarità di diritto di credito.
- Trust di beneficenza: è finalizzato alla destinazione di denaro, beni mobili o immobili a specifici progetti di beneficenza.
I soggetti
Lo schema del trust prevede il coinvolgimento di due soggetti: il disponente e il trustee.
In alcuni casi è previsto il coinvolgimento di una terza persona, il guardiano.
Analizziamo brevemente le tre figure.
Il disponente, detto anche settlor, è colui che decide di conferire i suoi beni, o parte di essi, nel trust per separarli dalla sua sfera patrimoniale.
Il trustee è colui che amministra i beni, per il tempo previsto nell’atto istitutivo del trust, sulla base delle regole di gestione stabilite dal disponente.
Il ruolo in questone può essere ricoperto da qualsiasi soggetto considerato legalmente capace di agire; può essere svolto da una persona di fiducia, da un familiare del settlor oppure da una trust company, ovvero da società fiduciarie.
Il guardiano, detto anche protector, è una figura che si occupa di vigilare sull’attività del trustee al fine di tutelare il trust e il beneficiario.
I poteri e le responsabilità del trustee
Il trustee è la figura intorno alla quale ruota l’istituto giuridico; cerchiamo quindi di capire quali poteri ha colui che amministra i beni.
Iniziamo subito col precisare che dal punto di vista normativo non esiste una definizione che individui i poteri ad esso attribuiti.
Di caso in caso vengono valutati i poteri del trustee sulla base delle norme a cui fa riferimento il soggetto che ha istituito il trust.
È possibile tuttavia individuare alcuni poteri tipici esercitati abitualmente dalla persona a cui vengono trasferiti i beni:
- Mantenere separati i beni personali da quelli oggetto di trust.
- Affidare i beni oggetto di trust ad una terza persona nei casi in cui il trasferimento determini una migliore gestione del patrimonio.
Il trust si assume comunque la responsabilità delle azioni compiute dal soggetto terzo. - Affidarsi ad un professionista per ricevere assistenza in merito alla gestione dei beni (patrimonio oggetto di trust).
- Predisporre gli atti richiesti in caso di giudizio sui beni della trust property.
Tutti i poteri vengono indicati in maniera precisa nell’atto istitutivo del trust, così come vengono indicati gli eventuali poteri che non rientrano nell’ordinaria amministrazione.
Rientrano quindi nell’amministrazione ‘straordinaria’ quei poteri che incidono sulla struttura del negozio, come ad esempio la modifica della normativa che regola il rapporto, o la possibilità di nominare nuovi beneficiari, o ancora modificare la durata del trust.
Passiamo quindi ad analizzare le responsabilità del trustee.
Come già ripetuto più volte nel corso di questo articolo la responsabilità principale del trustee è gestire il trust property in maniera diligente.
Nel dettaglio, il profilo in questione deve:
- Salvaguardare l’integrità della trust property sia da un punto di vista fisico che economico, intervenendo laddove necessario con le adeguate iniziative finalizzate a mantenerne inalterato o aumentarne il valore.
- Raccogliere i dati relativi alla gestione dei beni al fine di analizzarli e utilizzarli per ottimizzare l’amministrazione del trust.
- Effettuare report e rendiconti periodici contenenti i movimenti economici e finanziari relativi al patrimonio.
Il trustee è esonerato dalle responsabilità inserite all’interno di particolari clausole e da quelle che non derivano dai poteri che esercita.
Allo stesso modo il soggetto a cui è stata affidata l’amministrazione del patrimonio non è responsabile delle operazioni per le quali ha ricevuto consenso dai beneficiari o disposizioni dal protector e dalle autorità giudiziarie.
Come accennato in precedenza l’atto costitutivo può conferire al trustee la facoltà di attribuire ad un soggetto qualificato e specializzato la gestione di alcuni atti.
Si tratta di una delega per la quale è prevista una procura speciale ‘a tempo determinato’ (per il tempo necessario a compiere l’atto o gli atti).
In nessun caso è possibile delegare la totale gestione del patrimonio, la cui eventualità comporterebbe la rinuncia dell’incarico.
Chi può istituire un trust
Il trust può essere istituito sia da persone fisiche che da enti e società.
Può ad esempio essere costituito: da un broker che svolge un’attività rischiosa e decide pertanto di salvaguardare il patrimonio personale da terze persone; da un medico che intende salvaguardare i beni personali da eventuali richieste di risarcimento danni; da un imprenditore o da un qualsiasi altro soggetto che, consapevole delle difficoltà presenti sul mercato, desidera semplicemente proteggere il proprio capitale affidandone la gestione a un fiduciario.
Come funziona il trust
Entriamo nel dettaglio del trust per capire come funziona a livello pratico.
Si tratta di un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta; a seconda della scelta può essere istituito attraverso un atto pubblico o una scrittura privata.
Dal momento che la semplice volontà del settlor non è sufficiente per la costituzione del trust, la scrittura privata, unita ad una dichiarazione di volontà dello stesso settlor, diventa fondamentale per rendere valido l’atto.
A parte le formalità appena descritte il contenuto del documento può essere liberamente deciso sulla base delle finalità cui tende l’atto.
All’interno dell’atto istitutivo sono indicate tutte le regole che riguardano il trasferimento e l’amministrazione del patrimonio.
Il disponente definisce quindi la durata del negozio giuridico, gli eventuali beneficiari, i poteri del guardiano (se presente), i poteri del trustee, i criteri per l’amministrazione e la gestione dei beni.
A questo punto è d’obbligo una precisazione. Il documento contenente l’istituto è unico, ma i negozi giuridici in esso contenuti sono due: uno disciplina il trasferimento del patrimonio e l’altro delinea e stabilisce la gestione dello stesso patrimonio.
La disciplina del trust in Italia
Chi non ha particolari conoscenze della materia tende generalmente a fare confusione e ad identificare le leggi antitrust come parte della normativa disciplinante l’istituto giuridico.
Precisamo che non è assolutamente così; si tratta semplicemente di un’assonanza, in quanto l’antitrust indica il complesso di norme che garantiscono l’effettiva concorrenza nei mercati economici.
In Italia non esiste normativa trust; è tuttavia considerato leggittimo a partire dalla ratifica della Convenzione dell’Aja, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Di fatto però nessuna norma del diritto privato interno disciplina in maniera specifica il trust.
Detto in parole più semplici, nonostante i numerosi disegni di legge l’ordinamento italiano riconosce il trust ma non lo regolamenta direttamente.
Nel momento in cui si rende necessaria l’applicazione dell’istituto si ricorre alla disciplina di un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja. La scelta in tal senso viene effettuata dal disponente.
Chiaramente la legge identificata per regolare il negozio non deve andare in contrasto con l’ordinamento italiano.
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