Corsi di Laurea | 29 Maggio 2018
Poteri dello Stato: ecco quali sono e chi li esercita

Poteri dello Stato: ecco quali sono e chi li esercita

Sei un appassionato di diritto e vorresti saperne di più sui poteri dello Stato?

Sei nel posto giusto: in questa guida ti parleremo del principio della separazione dei poteri statali, dalla sua origine fino alla sua applicazione al giorno d’oggi.

La divisione dei poteri è uno dei principi cardine dello stato liberale; questa divisione consiste nell’individuazione di tre funzioni pubbliche nell’ambito della sovranità dello Stato – legislazione, amministrazione e giurisdizione – e nell’attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri.

I tre poteri dello Stato sono:

  • Il potere legislativo
  • Il potere esecutivo
  • Il potere giudiziario

Ma vediamo nello specifico in cosa consistono questi tre poteri, perché è nata la necessità di scinderli e chi li detiene.

Quello che devi sapere sulla separazione dei poteri statali

Quali sono i poteri dello Stato e chi è legittimato ad esercitarli? Perché Montesquieu ha ricoperto un ruolo fondamentale in questo processo? A queste (e molte altre) domande risponderemo nei prossimi paragrafi della nostra guida dedicata agli studenti dell’Università Niccolò Cusano.

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Divisione dei poteri: l’origine

Nonostante la si associ all’epoca moderna, l’idea della separazione dei poteri affonda le radici nella Grecia classica: nella riflessione filosofica dei tempi,  il cosiddetto governo misto era visto come antidoto alla possibile degenerazione delle forme di governo “pure”, nelle quali tutto il potere è concentrato in un unico soggetto.

Ad esempio, Aristotele, nella Politica, delineò una forma di governo misto, definita politìa (fatta propria poi anche da Tommaso d’Aquino), nella quale confluivano i caratteri delle tre forme semplici da lui teorizzate (monarchia, aristocrazia, democrazia); distinse, inoltre, tre momenti nell’attività dello Stato: deliberativo, esecutivo e giudiziario.

Grazie all’opera di Locke il principio di separazione dei poteri divenne sempre più simile a quello che oggi conosciamo, che attribuiamo principalmente a Montesquieu.

Montesquieu e i tre poteri

Come abbiamo detto, la moderna teoria della separazione dei poteri dello Stato viene associata a Montesquieu.

Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, fonda la sua teoria sull’idea che:

“Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti […]. Perché non si possa abusare del potere occorre che […] il potere arresti il potere”.

Individua, inoltre, tre poteri (intesi come funzioni) dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – che descrive in questo modo:

“In base al primo di questi poteri, il principe o il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati”, perché “una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica

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I tre poteri oggi

Il principio dei tre poteri dello Stato è presente negli stati moderni, in particolar modo nelle democrazie. In linea generale:

  • Il potere legislativo, ossia il potere di fare le leggi, è in capo al Parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa;
  • Il potere esecutivo, ossia il potere di rendere esecutive le norme, è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione;
  • Il potere giudiziario è attribuito ai giudici.

Occorre sottolineare che, oltre alla separazione dei poteri così intesa, detta orizzontale o funzionale, si parla anche di separazione dei poteri verticale o territoriale, con riferimento alla distribuzione dell’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali (stato e altri enti territoriali).

Il sistema verticale trova riscontro nei sistemi federali e, di fatto, coesiste con quello funzionale: ad esempio, nell’ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre a essere separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su due livelli territoriali (statale e regionale).

Nel caso in cui non esista una rigida separazione delle funzioni, perché organi appartenenti a poteri diversi concorrono al loro esercizio, si parla di bilanciamento dei poteri o, con un’espressione mutuata dal diritto costituzionale statunitense, sistema dei checks and balances.

In Italia

Vediamo come la separazione dei poteri dello Stato (potere legislativo, esecutivo e giudiziario) è ripartita nel nostro Paese.

Nel nostro ordinamento il potere legislativo spetta- ex artt. 70 e ss. Cost.- al Parlamento, il potere esecutivo – ex artt. 92 e ss. Cost.- al Governo, il potere giudiziario – ex artt. 101 e ss. Cost.- alla Magistratura.

Tuttavia, la divisione dei poteri tuttavia richiede un certo grado di collaborazione tra gli organi dello Stato senza il quale si cadrebbe nel conflitto e nel disordine costituzionale.

Potere legislativo

Il potere legislativo in Italia è in capo al Parlamento. Questo organo viene eletto dal popolo e rappresenta proprio la massima forma di democrazia.

Il nostro Parlamento è un organo bicamerale, ossia composto da due camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Le due Camere hanno identici poteri e per questo si parla di “ bicameralismo perfetto”.

Come definito dall’art. 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata “collettivamente”: ciò si traduce nella necessità di voto favorevole sia da parte della Camera dei Deputati che del Senato.

Le leggi vengono formate seguendo un apposito iter, che prevede:

  • Iniziativa o proposta di legge;
  • Approvazione ( avviene articolo per articolo e poi con il voto finale sull’intera legge);
  • Promulgazione, che consiste in un controllo di regolarità e costituzionalità ad opera del Presidente della Repubblica;
  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Potere esecutivo

Il potere esecutivo in Italia è nelle mani del Governo. Al Governo spettano i poteri relativi all’adempimento di compiti previsti dalle leggi e, per questo, a tale organo sottendono gli uffici ministeriali che si occupano della Pubblica Amministrazione. Oltre al potere esecutivo, il Governo esercita anche quelli di direzione, impulso e indirizzo politico.

In casi particolari il Governo adempie anche alla funzione legislativa, attraverso due strumenti: il decreto legge e il decreto legislativo.

Potere giudiziario

Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.

Le decisioni prese dai giudici prendono il nome di  sentenze. La Magistratura è composta da Giudici ordinari e speciali; in ogni caso, l’aspetto essenziale dei giudici è la loro esclusiva soggezione alla legge e quindi l’indipendenza da ogni altro potere.

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